NUOVI CERTIFICATI ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA

Il Ministro della Salute, Renato Balduzzi, di concerto con il Ministro per lo Sport, Piero Gnudi, ha firmato il decreto ministeriale “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri salvavita”. L’adozione del decreto era prevista dal’articolo 7 comma 11 del decreto Salute e sviluppo del 2012. Il testo raccoglie le indicazioni del gruppo di lavoro istituito dal Ministro Balduzzi nel febbraio scorso e del corrispondente gruppo di lavoro del Consiglio superiore di sanità.

CERTIFICATI PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA AMATORIALE

I soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, che praticano attività amatoriale (ovvero non regolamentata da organismi sportivi e non occasionale) devono sottoporsi a controlli medici periodici secondo indicazioni precise:

-         gli uomini fino a 55 anni e le donne fino ai 65, senza evidenti patologie e fattori di rischio, potranno essere visitati da un qualunque medico abilitato alla professione e il certificato avrà valenza biennale;

-         I soggetti che riportano almeno due delle seguenti condizioni (età superiore ai 55 anni per gli uomini e ai 65 per le donne, ipertensione arteriosa, elevata pressione arteriosa differenziale nell’anziano, l’essere fumatori, ipercolesteloremia, ipertrigliceridemia, glicemia alterata a digiuno o ridotta tolleranza ai carboidrati o diabete di tipo II compensato, obesità addominale, familiarità per patologie cardiovascolari, altri fattori di rischio a giudizio del medico) dovranno essere visitati necessariamente da un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico dello sport, che dovranno effettuale un elettrocardiogramma a riposo e eventualmente altri esami necessario secondo il giudizio clinico. Il certificato dovrà essere rinnovato ogni anno;

-         I soggetti con patologie croniche conclamate diagnosticate dovranno ricorrere a un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta, un medico dello sport o allo specialista di branca, che effettuerà esami e consulenze specifiche e rilascerà a proprio giudizio un certificato annuale o a valenza anche inferiore all’anno.

Il certificato andrà esibito all’atto di iscrizione o di avvio delle attività all’incaricato della struttura o del luogo dove si svolge l’attività.

Non sono tenuti all’obbligo della certificazione le persone che svolgono attività amatoriale occasionale o saltuario, chi la svolge in forma autonoma e al di fuori di contesti organizzati, i praticanti di alcune attività con ridotto impegno cardiovascolare, come le bocce (escluse le bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, “gruppi cammino”, e chi pratica attività ricreative come ballo o giochi da tavolo. A tutte queste persone è comunque raccomandato un controllo medico prima dell’avvio dell’attività.

CERTIFICATI PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA

Gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dalle scuole nell’ambito delle attività parascolastiche, i partecipanti ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale e le persone che svolgono attività organizzate dal Coni o da società affiliate alle Federazioni o agli Enti di promozione sportiva che non siano considerati atleti agonisti devono sottoporsi a un controllo medico annuale effettuato da un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico dello sport. La visita dovrà prevedere la misurazione della pressione arteriosa e un elettrocardiogramma a riposo.

Regole più stringenti sono previste per chi partecipa ad attività ad elevato impegno cardiovascolare come manifestazioni podistiche oltre i 20 km o le gran fondo di ciclismo, nuoto o sci: in questo caso verranno effettuati accertamenti supplementari.

OBBLIGO DI PRESENZA DEI DEFIBRILLATORI

Le società sportive dilettantistiche e quelle sportive professionistiche dovranno dotarsi di defibrillatori semiautomatici. Sono escluse le società dilettantistiche che svolgono attività a ridotto impegno cardiocircolatorio. Le società dilettantistiche hanno 30 mesi di tempo per adeguarsi, quelle professionistiche 6. Gli oneri sono a carico delle società, ma queste possono associarsi se operano nello stesso impianto sportivo, oppure possono accordarsi con i gestori degli impianti perché siano questi a farsene carico.

Il decreto ministeriale contiene linee guida dettagliate sulla dotazione e l’utilizzo dei defibrillatori. Dovrà essere presente personale formato e pronto a intervenire e il defibrillatore deve essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante. I corsi di formazione sono effettuati dai Centri di formazione accreditati dalle singole Regioni.

CAMPAGNA EDUCATIVA PER LO SPORT IN SICUREZZA

Il decreto prevede anche una attenzione educativa sul tema: i Ministeri della Salute e dello Sport e il Coni promuoveranno annualmente una campagna di comunicazione sullo sport in sicurezza, alla quale potranno collaborare anche le società scientifiche di settore.

 

USO DEL NOMENCLATORE TARIFFARIO

 

Il Nomenclatore tariffario è un prontuario che contiene l’elenco DELLE PRESTAZIONISPECIALISTICHE AMBULATORIALI E DELLA DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO, erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, con le relative tariffe.

Quello attualmente in vigore secondo la DGR 1059 del 25 marzo 1998 e successive integrazioni e modificazioni è scaricabile QUI.

La tabella del Nomenclatore è composta dai campi di seguito descritti:

  • Nota: indica le condizioni di erogabilità. In particolare, le prestazioni contrassegnate con la lettera “H” sono erogabili solo presso ambulatori protetti, ossia presso ambulatori situati nell’ambito di Istituti di ricovero ospedaliero (pubblici, privati e classificati provvisoriamente accreditati); le prestazioni contrassegnate con la lettera “R” sono erogabili solo presso ambulatori specialistici specificatamente riconosciuti e abilitati dalle regioni e dalle province autonome per l’erogazione di tali prestazioni; le prestazioni contrassegnate con “*” sono erogabili secondo specifiche linee guida clinico-diagnostiche.
    Inoltre la lettera "I" indica le ulteriori integrazioni regionali.
  • Codice: indica il codice identificativo della prestazione.
  • Descrizione: indica la definizione della prestazione.
  • Branca 1/2/3/4: indica le branche di erogabilità della prestazione in ordine di priorità.
  • Tipo:indica la tipologia di struttura alla quale è consentito erogare la prestazione in questione.
    • B e C: prestazioni erogabili anche presso strutture private, ex convenzionate, provvisoriamente accreditate (equiparate ad ex lettera "C")
    • D ed E prestazioni non erogabili presso strutture private, ex convenzionate, provvisoriamente accreditate
    • P: prestazione erogabile solo in “Pacchetti di prestazioni”

E' IMPORTANTE FARE SEMPRE RIFERIMENTO AL CODICE DEL NOMENCLATORE PER OGNI SINGOLA PRESTAZIONE AL FINE DI NON COMMETTERE ERRORI NELLA PRESCRIZIONE. INOLTRE, CON L'OBBLIGO DELLA TRASMISSIONE ELETTRONICA DELLE RICETTE MEDICHE E' DIVENTATO OBBLIGATORIO SEGNARE ANCHE IL CODICE DEL NOMENCLATORE PER DETERMINARE UNIVOCAMENTE LA PRESTAZIONE SEGNATA.

Per un esempio clicca QUI

LE AGEVOLAZIONI PER I DISABILI

 

le principali agevolazioni sono:
  • per i figli a carico
per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spetta una speciale detrazione dall'Irpef pari a 774,69 euro a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo del genitore
  • per i veicoli
  1. l ’Iva agevolata al 4% sull'acquisto
  2. l ’esenzione dal bollo auto
  3. l ’esenzione dall'im
  4. la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19%della spesa sostenuta per l ’acquisto
  5. posta di trascrizione sui passaggi di proprietà
  • per gli altri mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici
  1. la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici
  2. l'Iva agevolata al 4% per l'acquisto dei sussidi tecnici e informatici
  3. la possibilità di detrarre le spese di acquisto e mantenimento (quest'ultime in modo forfetario) del cane guida per i non vedenti
  4. la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordomuti
  • per l ’abbattimento delle barriere architettoniche
detrazione d ’imposta (del 36%) sulle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche
  • per le spese sanitarie
la possibilità di dedurre dal reddito complessivo l'intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica
  • per l ’assistenza personale
la possibilità di dedurre dal reddito complessivo gli oneri contributivi (fino all'importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.

 GUIDA_disabili_giugno_2010.pdf

ESENZIONI PER INVALIDITA'

Il riconoscimento di una invalidità garantisce il diritto all’esenzione per alcune o per tutte le prestazioni specialistiche.

Di seguito vengono indicate le categorie di invalidi che godono di questo beneficio, in base a quanto stabilito nell'Art. 6 del  Decreto ministeriale 1° febbraio 1991 . Lo stato ed il grado di invalidità devono essere accertate dalla competente Commissione Medica. L’accertamento costituisce condizione necessaria per il rilascio dell’attestato di esenzione.

Per le seguenti categorie:

  • invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V
  • invalidi civili ed invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3
  • invalidi civili con indennità di accompagnamento
  • ciechi e sordomuti
  • ex deportati nei campi di sterminio nazista (categoria equiparata dalla legge agli invalidi e mutilati di guerra)
  • vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata

sono esenti tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche.

Per le altre categorie di seguito elencate:

  • invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla VI alla VIII
  • invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3
  • coloro che abbiano riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale

sono invece esenti le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio ed altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante.

Gli invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia, hanno diritto a ritirare gratuitamente i medicinali appartenenti alla classe "C" su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità.

GRAVIDANZA A RISCHIO

La normativa di riferimento è costituita dal Decreto Ministero della Sanità del 10/9/1998 (“Aggiornamento del D.M. 6 Marzo 1995 concernente l’aggiornamento del D.M. 14 Aprile 1984 recante i protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza e a tutela della maternità.”), che all’art. 1, comma 1 stabilisce “Sono escluse dalla partecipazione al costo … le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche per la tutela della maternità indicate dal presente decreto …, fruite presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, ivi compresi consultori familiari. Sono comunque escluse dalla partecipazione al costo le visite mediche periodiche ostetrico ginecologiche”.

Per quanto riguarda le modalità per poter fruire delle prestazioni sanitarie l’art 1, al comma 2,  testualmente recita: “La prescrizione delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche è effettuata dai medici di medicina generale o dagli specialisti operanti presso le strutture accreditate, pubbliche  o private, ivi compresi i consultori familiari. La prescrizione dello specialista è obbligatoria nei casi previsti dall’articolo 2 e degli allegati A, B e C.”

I casi rientranti nell’articolo 2 e negli allegati A,B e C sono: 

  1. accertamento eventuali difetti genetici in funzione pre-concezionale;
  2. presenza di condizioni patologiche che comportino rischi per il feto o la madre;
  3. diagnosi pre-natale, nel caso vi sia un rischio procreativo prevedibile a priori, o rischio fetale resosi evidente nel corso della gestazione;
  4. minaccia di aborto

Pertanto, nei casi su elencati, è necessaria la prescrizione del medico specialista.

 Circolare 257634v09 del 01 marzo 2006.pdf